ANNO 2021

Data di pubblicazione:
05 Ottobre 2022

IMU - Imposta municipale unica ANNO 2021

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1, comma 738.
A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 sono state approvate le aliquote per l’anno 2021:

Fattispecie ed Aliquota relativa

  • Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7  art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 - 0,00%
  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 * Detrazioni: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica - 0,6%
  • Fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 - 1,06%
  • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 - 0,0%
  • Fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 - 0,1%
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 - 1,06%
  • Aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 - 1,06%
  • Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 - 1,06%


QUANDO SI PAGA - Scadenze di pagamento per l’anno 2021:

  • 16 giugno
  • 16 dicembre

Si ricorda infine che, chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso"( regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis), purché le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

RISCOSSIONE COATTIVA - Il servizio riscossione coattiva è affidato in concessione a ASSIST S.P.A. – Tel. 011.0438846

La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione esige il pagamento non avvenuto in via volontaria di tributi, sanzioni per violazioni al Codice della Strada o di altre entrate proprie del Comune.
L’ingiunzione costituisce atto amministrativo notificato contenente l’intimazione per il debitore di pagare, entro la scadenza, quanto dovuto. Il mancato pagamento comporta l’avvio delle procedure cautelari e/o esecutive finalizzate al recupero del credito, quali il fermo amministrativo e il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi.
L’ingiunzione di pagamento notificata può essere pagata, entro il termine di scadenza, utilizzando il bollettino postale o il modello PagoPA fornito precompilato in allegato.
Qualora ricorrano condizioni di difficoltà economiche si può richiedere il pagamento dell’ingiunzione in forma rateizzata come previsto dal vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
La richiesta deve essere redatta utilizzando la modulistica allegata all’ingiunzione dovrà essere presentata secondo le modalità in essa contenute, entro il termine per il pagamento dell’ingiunzione pena l’inamissibilità.

Casi particolari - IMU inagibili sisma 2012 - esenzione prorogata al 31 dicembre 2021

Legge 178 del 30/12/2020 - Art. 1, comma 1116
L’esenzione si applica ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili e si applica fino alla definitiva ricostruzione e agibilità; comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Esenzione prima rata dell'IMU D.L. 41/2021 (convertito in L. 69 del 21/05/2021)

Non è dovuta, per l'anno 2021, la prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della L. 27/12/2019 n. 160, ai sensi dell'art. 6 sexties della L. 69/2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.
L'esenzione si applica agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. 

I soggetti ai quali spetta l'esenzione devono possedere i seguenti requisiti: 

  • essere titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • non devono aver cessato l'attività alla data del 22/05/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);
  • non devono aver attivato la partita Iva dopo il 22/05/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);
  • non devono essere enti pubblici di cui all'art. 74 e 162 bis del Tuir;
  • essere titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir;
  • essere soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1 del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;
  • l'ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

 Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022).