Nota Anci

Data di pubblicazione:
20 Gennaio 2022

NOTA ANCI PER LE ZONE FRANCHE URBANE - ADEMPIMENTI DEI COMUNI

Oggetto: Zona franca nei comuni lombardi colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – Indicazioni operative per i Comuni

Premessa

L’art. 1, con i commi da 445 a 453 della L. 208/15 Dl n. 78 del 2015, ha istituito la zona franca (ZF)  nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei Comuni di Gonzaga, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, e Suzzara

I Comuni hanno individuato la perimetrazione (centro storico o centro abitato) con apposita delibera, pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE), nell’apposita sezione dedicata alla Zona Franca Lombardia.

Il MISE ha fornito indicazioni operative con circolare 10 marzo 2016, n. 21801: Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Le agevolazioni sono di carattere tributario e riguardano esclusivamente il periodo d’imposta 2016. Spettano ai soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e 446 della legge 208 (cc.dd.“micro imprese”) con sede principale o unità locale all’interno della zona franca e che presentino apposita istanza al MISE, esclusivamente in via telematica, tra l’8 aprile e il 16 maggio 2016.

Aspetti caratteristici dell’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento comunitario de minimis: in estrema sintesi si tratta di aiuti di stato complessivi e massimi ottenibili nel triennio per euro 200.000. Le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni sono pari a 4,9 milioni di euro. Dette agevolazioni constano in (comma 450):

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attività economica.

E’ di tutta evidenza che nessuna impresa beneficerà di 200.000 euro di esenzione, stanti le limitate risorse disponibili che, a loro volta, verranno assegnate proporzionalmente come illustrato dai funzionari del MISE nel recente convegno organizzato da ANCI Lombardia, tenutosi a Gonzaga il 20 aprile u.s. 

Per l’attuazione degli interventi agevolativi, il comma 453 ha disposto l’applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, del Decreto MISE del 10 aprile 2013, a suo tempo emanato per regolamentare le analoghe concessioni di agevolazioni per le imprese site nelle zone franche urbane istituite, tra le altre, ex L. 296/06. Ciò significa che la fruizione delle “esenzioni” stabilite per le ZF lombarde, da parte dei contribuenti, sarà veicolata utilizzando un credito d’imposta erariale da utilizzare in compensazione delle imposte “teoriche” dovute mediante l’ordinario modello di versamento F24 (art. 15 del Decreto MISE), da trasmettere esclusivamente con i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).

L’Agenzia delle Entrate deve quindi istituire apposito codice tributo affinché i contribuenti possano ridurre i versamenti di IRPEF/IRES, IRAP e IMU mediante la cosiddetta compensazione orizzontale di cui all’ art. 17 del D.lgs 241/97. Il codice tributo andrà infatti indicato nella sezione «Erario» in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati».

Esenzione IMU e ruolo del Comune

Rimandando alla circolare MISE del 10 marzo scorso, per tutti gli approfondimenti riguardanti presupposti soggettivi ed oggettivi per fruire delle agevolazioni, modalità di trasmissione e contenuti delle istanze nonché criteri di ripartizione, si mettono in luce peculiarità e criticità dell’intervento agevolativo per quanto concerne la posizione dei comuni lombardi interessati.

Innanzitutto va osservato che i comuni non sono coinvolti amministrativamente in nessuna delle fasi istruttorie successive alla (già avvenuta) perimetrazione della zona franca di competenza. In particolare va evidenziato che nessuna richiesta deve essere formulata ai comuni dai contribuenti, dalla fase di istruzione dell’istanza fino alla fruizione effettiva dell’agevolazione. Tale specifica è d’obbligo in quanto nell’analoga disciplina prevista per le ZF emiliane (DL 78/15) è prevista l’attestazione del comune che l’impresa è sita nel territorio agevolato, mentre per le ZF lombarde l’attestazione è autocertificata dall’impresa stessa (comma 449 L. 208/2015).

Riguardo all’ambito di applicazione dell’esenzione, va precisato che sebbene la norma parli impropriamente al plurale – imposte municipali proprie -  l’agevolazione non può che riguardare esclusivamente l’IMU ex art. 9 del D.lgs 23/11, senza che possa essere attratto alcun altro tributo comunale “proprio”, come, ad esempio, la TASI. Ciò trova conferma nella circolare MISE più volta citata.

L’esenzione riguarda gli immobili siti nelle zone franche posseduti e utilizzati dalle imprese beneficiarie per l’esercizio dell’attività economica. In sostanza deve sussistere coincidenza tra soggetto passivo e soggetto utilizzatore dell’immobile. Ne consegue che l’agevolazione non spetta per gli immobili dell’impresa che sono dati in locazione a terzi o per gli immobili di proprietà di terzi utilizzati dall’impresa. La norma non limita l’agevolazione ad una particolare categoria di fabbricati. Si deve pertanto ritenere agevolabile qualsiasi immobile, indipendentemente dalla categoria catastale, purché strumentale allo svolgimento di una delle attività considerate dalla normativa.

La concreta fruizione dell’esenzione.

Come detto “l’esenzione” IMU si concretizza, causa il rimando al DM del 10.04.2013, ad un credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante F24. Questa impostazione rende asimmetriche le due posizioni: quella del contribuente rispetto a quella dell’ente impositore. Da un lato il contribuente è “esentato” dal tributo, dall’altro il Comune è beneficiario dell’imposta. In sostanza l’esenzione è fatta valere con una compensazione, mediante un credito d’imposta riconosciuto dallo Stato, di quanto dovuto al Comune il quale, quindi, riceve il gettito, ma soltanto alla condizione che il contribuente espliciti la propria volontà di fruire dell’esenzione veicolando tale facoltà in un F24 alle scadenze previste per il pagamento dell’IMU.

Questo è l’aspetto più critico per il Comune in quanto è evidente che se l’impresa non trasmette il modello F24, facendo valere implicitamente (e impropriamente) l’agevolazione, l’ente locale perde il gettito. Criticità che appartiene ad uno scenario tutt’altro che improbabile in considerazione del fatto che l’agevolazione riguarda soltanto l’anno d’imposta 2016 e che pertanto l’acconto IMU del 16 giugno p.v. rappresenta la prima occasione per le imprese di far valere il beneficio. Tempi molto stretti poiché il termine per la presentazione delle istanze scade il 16 maggio p.v. e soltanto dopo di allora il MISE potrà effettuare il riparto per singola impresa ammessa e comunicare all’Agenzia delle Entrate le singole spettanze (affinché questa possa effettuare i monitoraggi sulle compensazioni in F24). A ciò si aggiunge che la stessa Agenzia deve ancora istituire il codice tributo. Infine va tenuto presente che alle imprese beneficiarie non è fatto carico alcun obbligo dichiarativo IMU, se non nei casi (eventuali) previsti dalla normativa generale che regola il tributo.

Si consiglia vivamente, pertanto, ai comuni di monitorare attentamente il gettito dell’acconto attraverso le distinte di accreditamento che l’Agenzia trasmetterà nelle settimane successive, affinché siano nella condizione di inviare tempestivi inviti alle imprese presumibilmente inadempienti anche solo per la mera omissione del modello F24. In caso contrario, rammentando che non è previsto alcun contributo compensativo erariale, il relativo gettito non sarà accertabile se non previa emissione di avviso di accertamento. Si sottolinea in proposito che, secondo i principi contabili (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, 3.7.6), l’accertamento contabile delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di documenti formali emessi dall’ente (gli avvisi di accertamento fiscale) e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade. (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, 3.7.6).

Da corretti e consapevoli adempimenti delle imprese, pertanto, discende la salvaguardia del gettito dei Comuni, ragion per cui è quanto meno opportuna un’adeguata e tempestiva opera di informazione, ottimale se mirata nei confronti dei soggetti passivi potenzialmente beneficiari proprietari di immobili siti nella zona franca.  

Ultimo aggiornamento

Giovedi 20 Gennaio 2022