IMU - Imposta municipale unica

Data di pubblicazione:
24 Gennaio 2022

IMU - Imposta municipale unica

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1, comma 738.
A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2024 sono state approvate le aliquote per l’anno 2024:


QUANDO SI PAGA - Scadenze di pagamento per l’anno 2024:

  • acconto lunedì 17 giugno 2024 
  • saldo lunedì 16 dicembre 2024

Si ricorda infine che, chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso"( regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis), purché le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

ESENZIONI IMU 2024:

  • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
    immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008;
  • immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
  • terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (allegato A, Legge 448/2001);
  • terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
    immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
    gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

Variazione tasso di interesse legale 2024

Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF - Decreto 29 novembre 2023 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023).

RISCOSSIONE COATTIVA - Il servizio riscossione coattiva è affidato in concessione a AREA S.r.l.

La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione esige il pagamento non avvenuto in via volontaria di tributi, sanzioni per violazioni al Codice della Strada o di altre entrate proprie del Comune.
L’ingiunzione costituisce atto amministrativo notificato contenente l’intimazione per il debitore di pagare, entro la scadenza, quanto dovuto. Il mancato pagamento comporta l’avvio delle procedure cautelari e/o esecutive finalizzate al recupero del credito, quali il fermo amministrativo e il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi.
L’ingiunzione di pagamento notificata può essere pagata, entro il termine di scadenza, utilizzando il bollettino postale o il modello PagoPA fornito precompilato in allegato.
Qualora ricorrano condizioni di difficoltà economiche si può richiedere il pagamento dell’ingiunzione in forma rateizzata come previsto dal vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
La richiesta deve essere redatta utilizzando la modulistica allegata all’ingiunzione dovrà essere presentata secondo le modalità in essa contenute, entro il termine per il pagamento dell’ingiunzione pena l’inammissibilità.